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  1. Cass. civ. n. 2460/2020. L'art. 1443 c.c., secondo cui, qualora il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio (incombendo al solvens l'onere di provare l'eventuale vantaggio ricevuto dall'incapace e la ...

  2. Art. 1445 cc (codice civile) (Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi) Art. 1445 c.c. Da Diritto Pratico. Vai a: navigazione, ricerca.

  3. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1444 Codice Civile. Nozione del negozio di convalida. Oltre che per prescrizione dell'azione, la annullabilità del negozio può sanarsi mediante un successivo atto del titolare del diritto all'annullamento, chiamato nel codice abrogato e nella dottrina relativa conferma o ratifica, e nel nuovo codice convalida.

  4. 10 gen 2020 · 10 Gen Art. 1445Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi. L’ annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento [ 2652 n. 6 ]. L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra ...

  5. Art. 1445. Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi. L’annullamento che non dipende da incapacità legale [Codice civile 1425] non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede [Codice civile 23, 25, 1415, 1757, 2332], salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento [Codice civile 2652 ...

  6. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1446 Codice Civile. Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l' annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale (1). succ.

  7. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1424. (Conversione del contratto nullo). Il contratto nullo puo' produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullita'.