6 lug 2023 · La garanzia per evizione costituisce l’oggetto di una delle obbligazioni del venditore, prevista dal n. 3 dell’art. 1476 del c.c. In sostanza, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta non sia, in tutto ( evizione totale) o in parte ( evizione parziale ), di altri, con conseguenze differenziate nei due casi.
Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Art. 1476. (Obbligazioni principali del venditore). Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Art. 1476. (Obbligazioni principali del venditore). Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
19 nov 2019 · A norma dell ’ art. 1476, primo comma n. 3 c.c. la garanzia per evizione è una delle obbligazioni principali del venditore.
Art. 1476 – Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206) Obbligazioni principali del venditore < Art. precedente Art. successivo > Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore ( 1477, 1516 );