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27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1476 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo I - Della vendita → Sezione I - Disposizioni generali. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore [ 1477] (1);
Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Art. 1476. (Obbligazioni principali del venditore). Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Indice.
Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore ( 1477, 1516 ); 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto ( 1376, 1378, 1472, 1478, 1520; 72 l. fall. );
19 nov 2019 · A norma dell’art. 1476, primo comma n. 3 c.c. la garanzia per evizione è una delle obbligazioni principali del venditore.
Art. 1476. Obbligazioni principali del venditore. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore [Codice civile 1177, 1470, 1472, 1477, 1516, 1527];