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  1. Art. 1476. (Obbligazioni principali del venditore). Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

  2. 27 mar 2024 · Gli obblighi principali del venditore sono elencati nell’art. 1476 del codice civile: consegnare la cosa al compratore; fargli acquistare la proprietà della cosa e garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Come specificato al successivo art. 1477 c.c. la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento ...

  3. 27 mar 2024 · L'art. 1478 cod. civ. allude alla vendita di species che il venditore intende acquistare per trasferire al compratore. Non può dirsi vendita di cosa altrui la vendita di genus poiché non può considerarsi cosa altrui ciò che in ogni momento ognuno può facilmente acquistare e rivendere in mercati vastissimi.

  4. 29 gen 2022 · 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il ...

  5. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1470. (Nozione). La vendita e' il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

  6. www.gazzettaufficiale.it › dettaglio › codiciGazzetta Ufficiale

    Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) (GU Serie Generale n.79 del 04-04-1942) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/1942.

  7. 19 nov 2019 · A norma dell ’ art. 1476, primo comma n. 3 c.c. la garanzia per evizione è una delle obbligazioni principali del venditore. Si ha evizione, come detto, quando il compratore è privato in tutto ...