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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1476 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo I - Della vendita → Sezione I - Disposizioni generali. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore [ 1477] (1);

  2. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

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    Art. 1476. (Obbligazioni principali del venditore). Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

    • Cos’È La Garanzia Per Evizione?
    • Quando Si Applica La Garanzia Per Evizione?
    • Tipologie Di Evizione
    • La Disciplina Di Riferimento

    A norma dell’art. 1476, primo comma n. 3 c.c. la garanzia per evizione è una delle obbligazioni principali delvenditore. Si ha evizione, come detto, quando il compratoreè privato in tutto o in parte del bene acquistato, a seguito di una pronuncia giudiziale che accerta, in favore di un terzo, l’esistenza di un difetto di titolarità in capo al sogge...

    2.1 Presupposti

    Presupposto imprescindibile affinchè la garanzia possa operare è che un terzo vanti un concorrente diritto sul bene venduto, tale da precludere, in tutto o in parte, la titolarità dei diritti del compratore sul bene. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che il compratore sia spossessato materialmente del bene, tuttavia non basta neppure che il diritto dell’acquirente sia limitato o menomato in via meramente astratta e ipotetica. Occorre piuttosto che un terzo abbia agito in giud...

    2.2 Ambito di applicazione

    L’ambito “naturale” di operatività della garanzia per evizione è il contratto di vendita. Proprio perché concepita allo scopo di tutelare l’acquirente qualora perda definitivamente il diritto acquistato, è opinione condivisa che la garanzia per evizione si applichi a tutte le tipologie di vendita, sia ad effetti reali che ad effetti obbligatori. Va da sé che in quest’ultimo caso l’operatività dell’istituto sarà subordinata all’effettivo trasferimento del diritto in capo all’acquirente. Discus...

    3.1 Evizione totale

    Sussiste quando il compratore perde integralmentela titolarità sul bene acquistato, all’esito del vittorioso esperimento dell’azione promossa dal terzo. Esempio: 1. Tizio vende un bene a Caio, che ritiene di esserne divenuto proprietario finchè Sempronio non ottiene una pronuncia giudiziale che accerta che è lui, e non Tizio, il vero proprietario del bene, con conseguente condanna di Caio alla restituzione. In realtà l’accertamento giudiziale in favore del terzo non accerta la perdita del ben...

    4.1 Garanzia per evizione: le azioni a tutela del compratore

    L’esame delle azioni previste a tutela del compratore in caso di evizione impone di distinguere tre eventualità, a seconda del momentoin cui l’acquirente prende atto dell’esistenza di un difetto nel diritto del proprio dante causa. Potrà dunque aversi: 1. pericolo di evizione; 2. evizione minacciata o pretesadal terzo in giudizio; 3. evizione compiuta.

  4. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Indice.

  5. 12 feb 2014 · Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

  6. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore ( 1477, 1516 ); 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto ( 1376, 1378, 1472, 1478, 1520; 72 l. fall. );