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  1. 7 mar 2024 · Termine di decadenza. L'art. 1495 cod. civ.stabilisce un termine di decadenza (otto giorni) e un termine di prescrizione: un anno. Se le parti o la legge non hanno stabilito un termine diverso, il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta.

  2. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1495. (Termini e condizioni per l'azione). Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si ...

  3. Art. 1495 codice civile: Termini e condizioni per l’azione. Il compratore (1) decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (2), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

  4. 10 gen 2020 · Il termine di decadenza previsto dall’art. 1495 c.c., per l’azione di garanzia dei vizi della cosa venduta decorre dalla effettiva scoperta dei vizi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti) e che ...

    • Vendita Di Vettura Usata Con Contachilometri Contraffatto
    • Garanzia Per Vizi Della Cosa Venduta: L’Onere probatorio
    • Denunzia Dei Vizi Della Cosa Venduta: richiede Formule Solenni?
    • Termine Di Decadenza Della Garanzia Per I Vizi Della Cosa Venduta
    • Certezza Del Vizio Della Cosa Venduta O Appaltata
    • Vizi riconoscibili Con La Normale Diligenza
    • Onere probatorio
    • Scoperta Del Vizio Occulto
    • Domanda Di Accertamento Dei Vizi Della Cosa Venduta
    • Vendita Di Prodotto Difettoso

    Ai fini dell’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art. 1491 c.c. non richiede il requisito dell’apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell’art. 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso al...

    In tema di compravendita, l’obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua ca...

    L’acquirente di un bene mobile, al fine di esercitare validamente il diritto alla garanzia per i vizi della cosa previsto dall’art. 1495 c.c., deve solo rispettare il termine di otto giorni dalla scoperta, ma non deve fare una denuncia analitica e specifica, indicando con precisione i vizi che presenta la cosa, ma può limitarsi ad una denuncia gene...

    In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all’art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverber...

    Fino a quando il compratore o il committente non ha acquisito certezza obiettiva e concreta del vizio della cosa venduta o appaltata, il termine di decadenza non può decorrere. Mentre, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità , occorre far riferimen...

    Nella vendita di beni mobili usati, la clausola contrattuale “visto e piaciuto” esplica la propria efficacia derogatoria alla garanzia per vizi, limitatamente a quei vizi riconoscibili con la normale diligenza, non potendo, di contro, trovare ingresso, alterando il sinallagma contrattuale, in quelle ipotesi in cui, per la peculiare natura del vizio...

    Nel caso di compravendita, qualora la cosa venduta presenti dei vizi, il compratore che intende esercitare le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. deve provare l’esistenza dei vizi medesimi. Tribunale Milano sez. V, 10/02/2022, n.1127

    In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all’art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverber...

    In tema digaranzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d’ufficio l’azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vend...

    In caso di vendita di prodotto difettoso opera la speciale garanzia prevista dall’art. 1490 c.c. (garanzia per i vizi della cosa venduta), con conseguente possibilità, per l’acquirente, di chiedere la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo (in forza del disposto dell’art. 1492 c.c.). In tali casi il compratore deve provare l’esist...

  5. 26 ago 2020 · Art. 1495 Codice civile – Termini e condizioni per l’azione. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.

  6. Codice Civile > Articolo 1495 - Termini e condizioni per l'azione. Libro Quarto. Titolo III. Capo I. Sezione I. § 1. Articolo 1495. Vigente al 19/4/1942. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.