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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1556 Codice Civile. Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo (1), salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (2) (3). succ.

  2. Art. 1556 codice civile: Nozione. Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo (1), salvo che restituisca le cose (2) nel termine stabilito (3) (4).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1556. (Nozione). Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

  4. Art. 1556 — Nozione. Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

    • Natura Del Contratto
    • Elemento Caratteristico Del Contratto Estimatorio
    • IL Termine Per La Restituzione Dei Beni
    • L’Impossibilità Di restituire I Beni
    • Contratto Estimatorio Ed altre fattispecie

    Definizione. Il contratto estimatorio prevede che una parte (tradens) consegni una o più cose mobili all'altra (accipiens), mentre quest’ultima si obbliga a pagarne il prezzo o a restituirle nel termine stabilito (art. 1556, c.c.). La natura del contratto. Secondo alcuni autori, detto contratto deve essere considerato “reale”, in quanto prevederebb...

    Elemento caratteristicoiv del contratto, la cui funzione va ravvisata nella promozione della vendita della merce del tradensv, è la facoltà dell’accipiensdi restituire la merce anziché pagarne il prezzo, nonché la fissazione di un termine per l'esercizio di tale facoltà, che lo distingue in primo luogo dal deposito per la vendita, che si configura ...

    Il termine previsto per la restituzione della cosa non rientra fra gli essentialia negotii, e quindi può mancare, senza che la fattispecie sia incompleta o diversa dal contratto estimatoriovii. Taluni autori, in dottrina, hanno anche riconosciuto alle parti la possibilità di concludere il contratto senza la previsione del termine finale, per espres...

    In caso di impossibilità di restituzione dei beni nella loro integrità, infatti, la parte che li ha ricevuti in consegna non è liberata dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1557, c.c.).

    La attribuzione all’accipiens della facoltà di restituirli alla scadenza del termine fissato si distingue dall’obbligo per il mandatario di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato: tale distinzione si mantiene anche qualora a carico del ricevente sia stato posto l'obbligo del rendiconto, trattandosi di un obbligo non tip...

    • Walter Giacardi
  5. Art. 1556. (Nozione). Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

  6. Articolo 1556 Vigente al 19/4/1942 Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.