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Risultati di ricerca

  1. Spiegazione dell'art. 1656 Codice Civile. Il codice si preoccupa, come elemento pregiudiziale per la condotta dell'appalto, che non siano alterati, senza il reciproco consenso, i rapporti inizialmente stabiliti con la stipulata convenzione. Nel progetto ministeriale del 1940, al corrispondente art. 645, era premesso un comma per cui l ...

  2. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1557 Codice Civile Passaggio dei rischi In questo articolo, sotto il profilo — apparentemente limitato —di regolare la facoltà di restituzione in caso di deterioramento o di perdita delle cose affidate, viene in realtà regolata tutta l' importante materia del passaggio dei rischi.

  3. Pendenza della condizione: intervallo di tempo che decorre dalla formazione del contratto sino al momento in cui si verificherà o non si verificherà l’evento dedotto in condizione. Durante tale fase è incerto se la condizione si verificherà o meno. (1) Durante tale fase, anche se gli effetti tipici del contratto non si sono ancora ...

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1557. (Impossibilita' di restituzione). Chi ha ricevuto le cose non e' liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrita' e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

  5. Art. 1556 cc (codice civile) (Nozione) Art. 1556 c.c. (Nozione) Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

  6. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1559 Codice Civile. Nozione. In quest'articolo si pone, ridotta veramente alla essenza, la nozione del contratto. Contratto oneroso bilaterale, è dunque la somministrazione; nel quale alla obbligazione di una parte (somministrante) di eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose, si contrappone quella dell'altra ...

  7. 11 apr 2019 · Definizione. Il contratto estimatorio prevede che una parte ( tradens) consegni una o più cose mobili all'altra ( accipiens ), mentre quest’ultima si obbliga a pagarne il prezzo o a restituirle ...