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7 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1558 Codice Civile. Diritti dell'accipiens e del tradens rispetto alle cose. Vengono regolati, in questo articolo, nelle essenziali manifestazioni esteriori, la posizione giuridica e i diritti dell 'accipiens e del tradens rispetto alle cose oggetto del rapporto.
7 mar 2024 · Articolo 1556 Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 07/03/2024] Nozione. Dispositivo. Spiegazione. Relazioni. Massime. Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1556 Codice Civile.
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo (1). Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite (2).
Dispositivo dell'art. 1588 Codice Civile. Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento [ 1592 comma 2] della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio (1) [ 1611 ], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile [ 1218 ss., 1256 ss., 2281] (2).
Gennaio 28, 2022 - Art. 1558 - Codice Civile: Disponibilità delle cose - Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento (491 ss., 543 ss. c.p.c.) o a sequestro (670 ss. c.p.c.) finché non ne sia stato pagato il prezzo.Colui che ha consegnato le cose non può ...
Art. 1558 c.c. (Disponibilità delle cose) Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finchè non ne sia stato pagato il prezzo.
Articolo 1558. Vigente al 19/4/1942. Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche' non ne sia stato pagato il prezzo. Colui che ha consegnato le cose non puo' disporne fino a che non gli siano restituite. « Articolo 1557. Articolo 1559 »