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  1. 7 mar 2024 · L'art. 1567 contempla anzitutto il patto di esclusiva a favore del somministrante. La clausola funziona qui come un particolare, piu intenso, sviluppo del principio per cui la somministrazione deve istituzionalmente adeguarsi ai bisogni del somministrato, provvedendo appieno al loro soddisfacimento.

  2. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto. [V. sub art. 1568].

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1567. (Esclusiva a favore del somministrante). Se nel contratto e' pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non puo' ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, ne', salvo patto contrario, puo' provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

  4. 27 mar 2024 · Il patto di preferenza consente al somministrante la possibilità di mantenere il rapporto di fornitura con il cliente con cui il patto viene stipulato ma, atteso che esso limita la libertà di contrarre del somministrato, deve essere temporalmente limitato. Scarica in PDF. Dispositivo. Spiegazione. Relazioni.

  5. 10 gen 2020 · Nel contratto di somministrazione, alla clausola di esclusiva, di cui all’art. 1567 c.c., che non assuma una posizione prevalente nell’economia del contratto stesso, sino a staccarsi casualmente da esso e da far emergere un’autonoma funzione regolatrice della concorrenza, non si applica la disposizione dell’art. 2596 c.c., in ...

  6. Art. 1567 c.c. (Esclusiva a favore del somministrante) Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, nè, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

  7. Art. 1567 cc - Esclusiva a favore del somministrante. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.