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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1572 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo VI - Della locazione → Sezione I - Disposizioni generali. Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni [ 1607] è atto eccedente l'ordinaria amministrazione [ 1350 n. 8, 2643 n. 8].

  2. RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO. Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto eccedente l’ordinaria amministrazione. Sono altresì atti eccedenti l’ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno (1).

  3. 6 apr 2020 · Art. 1572. Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Sono...

  4. Disposizioni generali. Art. 1571. (Nozione). La locazione e' il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato...

  5. Dispositivo. Art. 1572. (Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione). Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni e' atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Sono altresi' atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno.

  6. ricerca. Art. 1572 c.c. (Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione) Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno. Indice.

  7. Sezione I. Articolo 1572. Vigente al 19/4/1942. Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni e' atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Sono altresi' atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno. « Articolo 1571. Articolo 1573 »