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  1. 27 mar 2024 · Articolo 1590 Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 27/03/2024] Restituzione della cosa locata. Dispositivo. Spiegazione. Relazioni. Massime. Notizie. Tesi di laurea. Modelli. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1590 Codice Civile.

  2. Merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento, da parte del conduttore, dell'obbligo ex art. 1590 cc. di restituire il bene locatogli nel medesimo stato in cui gli era stato consegnato.

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1590. (Restituzione della cosa locata). Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformita' della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformita' del contratto.

  4. La presunzione di cui all’art. 1590, comma 2, c.c., secondo la quale, in mancanza di descrizione delle condizioni dell’immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, può essere vinta solo attraverso una prova rigorosa.

  5. Articolo 1590. Vigente al 19/4/1942. Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformita' della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformita' del contratto.

  6. Art. 1590 c.c. (Restituzione della cosa locata) Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.

  7. Articolo 1590. Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformit della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformit del contratto.