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  1. 5 gen 2019 · Giova qui precisare che, quanto al danno “ulteriore” previsto dall’art. 1591 codice civile, la Cassazione ha avuto modo di precisare che «In tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato, il maggior danno, di cui all’art. 1591 c.c., deve essere provato in concreto dal locatore secondo le regole ordinarie, e, quindi, anche mediante presunzioni ...

  2. 27 mar 2024 · Il codice civile (art. 1595) stabilisce il diritto del locatore principale di agire direttamente nei confronti del sublocatore quando quest’ultimo (e non il conduttore principale, si noti bene) è inadempiente al contratto di sublocazione: ad esempio quando egli non paghi il canone al sublocatore.

  3. REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/1942. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024) (GU n.79 del 04-04-1942) visualizza atto intero. nascondi. vigente al 02/05/2024.

  4. www.normattiva.it › staticPage › codiciNormattiva

    Costituzione e Codici. Dalla presente pagina è possibile consultare la Costituzione della Repubblica Italiana ed i principali "Codici" disponibili su "Normattiva", elencati in ordine cronologico di pubblicazione, presentati in versione "multivigente". - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

  5. Art. 1591 Danni per ritardata restituzione Il conduttore in mora [Codice civile 1219] a restituire la cosa [Codice civile 1590] è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno [Codice civile 1223, 1224; Codice della navigazione 382].

  6. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1191 Codice Civile. Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità [ 1190, 1443, 1933, 2034] (1). succ.

  7. 27 mar 2024 · La formulazione dell'art. 1470 cod. civ. (diversamente da quella dell'art 1447 codice del 1865: "la vendita è un contratto per cui uno si obbliga a dare una cosa e l'altro a pagarne il prezzo") toglie ogni dubbio: per l'art.1470 cod. civ. il venditore deve trasferire la proprietà della cosa che vende.