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  1. 27 mar 2024 · Ai sensi dell' art. 1669 del c.c. l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti.

  2. 10 gen 2020 · In materia di responsabilità decennale per rovina e difetti di cose immobili di cui all’art. 1669 c.c., la conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause, oltreché della sua gravità, consegue alla semplice constatazione dell’aspetto delle cose solo quando si tratti di manifestazioni indubbie (come cadute, rovine estese, e simili).

  3. III 08 maggio 2014 n. 9966. Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro ...

  4. 18 giu 2019 · Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno modificato un orientamento giurisprudenziale consolidato e hanno aperto la via ad un “nuova forma” di responsabilità extracontrattuale, quella cioè derivata da un contratto (di appalto). Ma partiamo dal dettato normativo dell’ art. 1669 c.c.:

  5. 27 mar 2017 · Secondo un primo orientamento, infatti, l'operatività dell'art. 1669 c.c. dovrebbe essere circoscritta alla sola ipotesi di costruzione ex novo. In tal senso ha disposto la sentenza n. 24143/07 ...

  6. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1669. (Rovina e difetti di cose immobili). Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del ...

  7. Art. 1669. (Rovina e difetti di cose immobili). Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del ...