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  1. Spiegazione dell'art. 1670 Codice Civile. Azione di regresso. La disposizione è piana: in pratica vi può essere intreccio di maggiore o minore reciproca responsabilità di fronte al committente, a seconda che questi fosse a conoscenza o avesse consentito il subappalto ovvero che lo ignorasse o lo avesse disconosciuto.

  2. RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO. L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori (1), deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento (2).

  3. Gennaio 28, 2022 - Art. 1670 - Codice Civile: Responsabilità dei subappaltatori - L'appaltatore, per agire in regresso (1228) nei confronti dei subappaltatori (1656), deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento (1667, 2964).

    • Gli Obblighi Del Committente
    • L’Azione Di Regresso
    • L’Appaltatore può Agire Nei confronti Del Subappaltatore?

    Risulta pacifico in dottrina che, per effetto del contratto di subappalto, non sorgono diritti od obblighi del committente verso il subappaltatore o viceversa, né cessano o si attenuano gli obblighi reciproci tra committente ed appaltatore. La Suprema Corte ha interpretato la questione nel senso che la consapevolezza, o anche il consenso, espresso ...

    Circa l’azione di regresso prevista dall’art. 1670 c.c., presupposto per il suo esercizio è che l’appaltatore comunichi al subappaltatore, entro sessanta giorni dal ricevimento, la denunzia dei vizi. Sebbene il legislatore non lo abbia esplicitato, è del tutto evidente che ci si riferisca alla denunzia che l’appaltatore stesso abbia ricevuto dal co...

    In via generale, si ritiene che l’appaltatore non possa agire in responsabilità contro il subappaltatore prima che il committente gli abbia denunciato l’esistenza dei vizi e delle difformità (ex artt. 1667-1668 c.c.), perché, fino a quel momento, manca nell’appaltatore l’interesse ad agire: una volta, però, avvenuta la denuncia, l’appaltatore non è...

  4. 10 gen 2020 · Art. 1670 — Responsabilità dei subappaltatori. L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento [ 1667, 1668, 1669 ].

  5. 9 ott 2021 · La norma di riferimento che delinea il regime di responsabilità tra appaltatore e subappaltatore è larticolo 1670 c.c., il quale prevede che: “L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento”.

  6. Art. 1670. (Responsabilita' dei subappaltatori). L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.