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  1. 27 mar 2024 · Le cause subiettive di estinzione del mandato indicate dall'art. 1722 sono: a) la revoca da parte del mandante; b) la rinuncia del mandatario; c) la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Il mandante può in ogni momento revocare il mandato, che è per sua natura revocabile.

  2. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1722. (Cause di estinzione). Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale e' stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinunzia del mandatario; 4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario.

  3. L'estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall'art. 1722, n. 4, c.c., e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dall'art. 1713, comma 1, c.c., si collocano su piani diversi e non confondibili, sicché la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi ...

  4. 10 gen 2020 · In caso di estinzione del potere rappresentativo per morte del soggetto rappresentato, ai sensi dell’art. 1722 n. 4 c.c., gli atti compiuti dal rappresentante nell’esplicazione dell’attività gestoria, anche se posti in essere successivamente, sono operativi di effetti nei confronti sia del rappresentante sia dei terzi (con i quali il rappresenta...

  5. Dispositivo. Art. 1722. (Cause di estinzione). Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale e' stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinunzia del mandatario; 4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario.

  6. Articolo 1722. Vigente al 19/4/1942. Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale e' stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinunzia del mandatario; 4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario.

  7. Dispositivo. Giurisprudenza. Commento e Utilità. Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinunzia del mandatario; 4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario.