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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1758 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo XI - Della mediazione. Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori (1), ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione [ 1755] (2). Art. precedente.

  2. Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 c.c., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità ...

  3. 27 mar 2024 · L'articolo 1758 Codice Civile precisa che “Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione” Sul Vostro sito, nella pagina web relativa all'articolo 1758 Codice Civile, si precisa che

  4. 10 gen 2020 · In tema di mediazione, quando l’affare sia concluso con l’intervento di più mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi) a norma dell’art. 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione.

  5. Dispositivo. Art. 1758. (Pluralita' di mediatori). Se l'affare e' concluso per l'intervento di piu' mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

  6. Art. 1758 c.c. (Pluralità di mediatori) Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

  7. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1758. (Pluralita' di mediatori). Se l'affare e' concluso per l'intervento di piu' mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.