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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1785 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo XII - Del deposito → Sezione II - Del deposito in albergo. (1) L' albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:

  2. Art. 1785 codice civile: Limiti di responsabilità. L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti: 1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa (1).

  3. Art. 1785 cc - Limiti di responsabilità. Dispositivo. Giurisprudenza. Commento e Utilità. L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.

  4. navigazione ricerca. Art. 1785 c.c. (Limiti di responsabilità) L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa. Indice.

  5. Art. 1785. (( (Limiti di responsabilita'). )) ((L'albergatore non e' responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.))

  6. Gennaio 28, 2022 - Art. 1785 - Codice Civile: Limiti di responsabilità - L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore;3) alla natura della cosa.

  7. Lalbergatore risponde, ai sensi dell’art. 1785 bis c.c., del furto di un oggetto di valore sottratto dalla camera del cliente, qualora il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito dall’albergatore stesso, e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere.