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  1. 27 mar 2024 · L’art. 1805 c.c. obbliga il comodatario a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, vale a dire a vigilare ed agire perché la cosa mantenga la sua integrità e la sua consistenza; detta obbligazione è evidentemente finalizzata a consentire la restituzione della cosa al momento della cessazione ...

  2. 31 dic 2019 · Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015. Art. precedente Art. successivo. RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO. Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

  3. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1807 Codice Civile. Il principio a cui la norma s'ispira è ovvio: non si può concedere l'uso senza sopportare le conseguenze dell'uso stesso, prima fra tutte il deterioramento della cosa, purché sia effetto di esso e non vi s'intrometta, per rompere il nesso causale, una qualsiasi colpa da parte del comodatario.

  4. Art. 1805 c.c. (Perimento della cosa) Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

  5. Dispositivo. Art. 1805. (Perimento della cosa). Il comodatario e' responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo piu' lungo di quello a lui ...

  6. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1805. (Perimento della cosa). Il comodatario e' responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo piu' lungo di quello a lui consentito, e' ...

  7. Articolo 1805. Vigente al 19/4/1942. Il comodatario e' responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.