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  1. 27 mar 2024 · Art. 2751 bis codice civile - Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane - Brocardi.it. Articolo 2751 bis Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 27/03/2024]

  2. Art. 2751-bis codice civile: Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita’ dovute per ...

  3. Le disposizioni del numero 5 bis) dell'art. 2751 bis del codice civile, introdotto dall'art. 18, comma 2, della L. 31 gennaio 1992, n. 59, si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992.

  4. 28 gen 2022 · La disposizione di cui all’art. 2751 bis c.c., relativa al privilegio generale sui mobili di crediti retributivi, deve essere interpretata nel senso della non riferibilità ai crediti vantati dagli eredi “iure proprio” – come quello al risarcimento del danno morale e alla vita di relazione patito in seguito alla morte di un congiunto prestatore d...

  5. Codice Civile > Articolo 2751 bis - Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane. Libro Sesto. Titolo III. Capo II. Sezione II. § 1. Articolo 2751 bis. Vigente al 7/7/2022. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

  6. 10 gen 2020 · Il privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 1, c.c., si applica ai soli casi di crediti concernenti retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai lavoratori subordinati; la norma suddetta, non suscettibile di interpretazione estensiva, non può applicarsi pertanto ai crediti derivanti da un rapporto di lavoro parasubordinato atteso ...