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  1. 4 apr 2024 · L'art. 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale) non esige, a differenza dell'art. 336 stesso codice (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma richiede soltanto che sia usata per opporsi allo stesso nel compimento di un atto o di un'attività ...

  2. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

  3. La fattispecie delittuosa della violenza o minaccia a un pubblico ufficiale – art. 337 c.p. – è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei...

  4. Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è un delitto previsto dall'art. 337 del codice penale e punisce chiunque utilizzi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.

  5. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Rassegna di giurisprudenza.

  6. 22 lug 2021 · Codice penale. Art. 337 - Il reato di resistenza a pubblico ufficiale . Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: Codice penale

  7. Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è disciplinato dall’articolo 337 del Codice Penale italiano. Questo reato si configura quando una persona, mediante l’uso di violenza o minaccia, si oppone al compimento di un atto di ufficio o di servizio da parte di un pubblico ufficiale.