Risultati di ricerca
4 apr 2024 · L'art. 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale) non esige, a differenza dell'art. 336 stesso codice (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma richiede soltanto che sia usata per opporsi allo stesso nel compimento di un atto o di un'attività ...
- Art successivo succ
Spiegazione dell'art. 337 bis Codice Penale. La norma in...
- Circostanze aggravanti
Massime relative all'art. 339 Codice Penale Cass. pen. n....
- Art successivo succ
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La fattispecie delittuosa della violenza o minaccia a un pubblico ufficiale – art. 337 c.p. – è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei...
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è un delitto previsto dall'art. 337 del codice penale e punisce chiunque utilizzi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Rassegna di giurisprudenza.
22 lug 2021 · Codice penale. Art. 337 - Il reato di resistenza a pubblico ufficiale . Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: Codice penale
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è disciplinato dall’articolo 337 del Codice Penale italiano. Questo reato si configura quando una persona, mediante l’uso di violenza o minaccia, si oppone al compimento di un atto di ufficio o di servizio da parte di un pubblico ufficiale.