Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 23 apr 2015 · Modifica della imputazione. La q.l.c. dell'art. 516 c.p.p. deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto, in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 273/2014, la norma censurata è stata già rimossa dall'ordinamento, "in parte qua", con efficacia "ex tunc".

  2. 4 apr 2024 · Dispositivo dell'art. 517 bis Codice Penale. (1) Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica (2) o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può ...

  3. 4 apr 2024 · Cass. pen. n. 11351/1976. Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) è sufficiente la coscienza e volontà della condotta a tal fine posta in essere dall'agente, essendo tale reato punibile a titolo di dolo generico e non di dolo specifico.

  4. 4 apr 2024 · Dispositivo dell'art. 660 Codice Penale. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo (1), reca a taluno (2) molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l' arresto fino a sei mesi o con l' ammenda fino a euro 516.

  5. 4 apr 2024 · Cordialità. Consulenza legale i 24/03/2022. L’articolo 81 prevede che, nel caso di concorso formale e/o – come in quello di specie – di esecuzione di più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il giudice commini una pena pari a quella prevista per il reato più grave, aumentata sino al triplo.

  6. Per quanto precede, lo stesso principio generale non può non trovare applicazione nel caso di specie in riferimento all’art. 516 co. 1 c.p.p., ovvero al caso in cui avvenga la contestazione di ...

  7. La fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 516 rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in commercio di cui all’art. 515, in quanto essa è relativa ad una fase preliminare ed autonoma rispetto alla relazione commerciale vera e propria, e si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine, configurando un reato di pericolo (Sez. 3, 19625/2003).