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  1. L’art. 1125 del c.c. attribuisce ai proprietari delle due unità abitative sovrastanti l’una con l’altra, la comproprietà delle volte, dei soffitti e dei solai, attribuendo in parti uguali tra loro a solo tali due condomini le spese per la loro ricostruzione e manutenzione.

  2. 8 apr 2019 · Per ripartire, con l'art. 1125, il costo della pavimentazione del massetto e dell'impermeabilizzazione di una area di accesso condominiale pedonabile che...

  3. RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO. Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai (1) sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano ...

  4. 10 gen 2020 · Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’ intonaco, la tinta e la ...

  5. Il condominio si risponde per le infiltrazioni del cortile o viale di accesso a locali di proprietà esclusiva, anche se deriva da omessa manutenzione, seguendo la regola della responsabilità solidale secondo l’art. 1125 c.c. del codice civile. La Corte Cass. ha confermato che l’art. 1125 c.c. è un criterio analitico e non di riferimento per la ripartizione delle spese, ma solo un’ipotesi particolare del principio generale delle spese ripartite secondo l’art. 1125 c.c.

  6. Ciò significa che, ai sensi dellart. 1125 Codice civile, le spese per la manutenzione e ricostruzione dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due...

  7. 7 giu 2022 · L’art.1125 cc disciplina la ripartizione delle spese di manutenzione e di ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai all'interno del condominio. Nonostante sia una legge derogabile, raramente i regolamenti di condominio si affidano a modalità diverse rispetto a quella stabilita dallart. 1125, la quale afferma che: