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  1. 27 mar 2024 · L' articolo 1174 non richiede altri requisiti della prestazione oltre a quello della patrimonialità, ma l'interprete può fissarli nei seguenti, riconosciuti anche dal nuovo codice, che, mantenendo lo stesso errore di sistematica di quello abrogato, li disciplina con riguardo al contenuto dei contratti ( 1346 - 1349 ).

    • Delle obbligazioni in generale (artt. 1173-1320) Capo I - Disposizioni preliminari. Art. 1173 — Fonti delle obbligazioni. 1174 — Carattere patrimoniale della prestazione.
    • Dei contratti in generale (artt. 1321-1469 sexies) Capo I - Disposizioni preliminari. Art. 1321 — Nozione. 1322 — Autonomia contrattuale.
    • Dei singoli contratti (artt. 1470-1986) Art. 1488 — Effetti dell'esclusione della garanzia. 1925 — Riscatto e riduzione della polizza. Capo I - Della vendita.
    • Delle promesse unilaterali (artt. 1987-1991) Art. 1987 — Efficacia delle promesse. 1988 — Promessa di pagamento e ricognizione di debito.
  2. 27 mar 2024 · Il contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., opera anche nella ...

  3. Art. 1174 codice civile: Carattere patrimoniale della prestazione. La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Pubblica amministrazione.

  4. La obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell’art. 1174 c.c., e corrisponde all’affermarsi, nel costume sociale, della commercializzazione del nome e dell’immagine personali, e viene accompagnata ordinariamente da una «esclusiva», ovvero dall’obbligo, per le parti contraenti, di non consentire anche per u...

  5. 27 mar 2024 · (1) Le parti devono stipulare un vero contratto per stabilire che anche una prestazione diversa da quella originale abbia effetto estintivo, configurando la fattispecie della datio in solutum. Ciò accade, ad esempio, se si accordano perchè il debitore consegni la propria merce in luogo della somma dovuta.

  6. Inquadramento. L'obbligazione ha ad oggetto la prestazione, la quale consiste in un comportamento del debitore atto a consentire l'acquisto di beni o servizi a vantaggio del creditore ( Cannata, in Tr. Res., 1999, 35).