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  1. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1267 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo I - Delle obbligazioni in generale → Capo V - Della cessione dei crediti. (1) Il cedente non risponde della solvenza del debitore (2), salvo che ne abbia assunto la garanzia (3).

  2. Art. 1267 codice civile: Garanzia della solvenza del debitore. Il cedente non risponde della solvenza del debitore (1), salvo che ne abbia assunto la garanzia (2). In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto (3); deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia ...

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1267. (Garanzia della solvenza del debitore). Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il ...

  4. Inquadramento. La garanzia della solvenza del debitore ceduto ( nomen bonum) non costituisce un effetto naturale della cessione, posto che il cessionario subentra nella stessa posizione del cedente e deve normalmente subire, come il suo dante causa, l'alea dell'insolvenza del suo debitore.

  5. 10 gen 2020 · In tema di cessione del credito pro solvendo, la garanzia del cedente per mancata realizzazione del credito da parte del cessionario è condizionata alla dimostrazione, da parte di quest’ultimo, dell’adempimento dell’onere di cui allart. 1267 c.c. (richiesta di pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno ...

  6. Codice Civile > Articolo 1267 - Garanzia della solvenza del debitore. Libro Quarto. Titolo I. Capo V. Articolo 1267. Vigente al 19/4/1942. Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia.

  7. Articolo 1267. Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia (2255). In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, risarcire il danno.