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  1. 16 giu 2017 · Tale informazione serve come “spartiacque” per decidere quali interessi utilizzare, ossia gli interessi legali, che decorrono dal momento in cui si è formato il credito fino alla domanda giudiziale, e quelli moratori per le transazioni commerciali che, come stabilisce il comma 4 dell'art. 1284 novellato, iniziano a maturare dal momento in cui è proposta domanda giudiziale fino alla data ...

  2. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008".

  3. Cassazione ordinanza 3 gennaio 2023 n. 61: interessi ex art. 1284 comma 4 per ogni obbligazione (contrattuale, extracontrattuale, risarcimento danni, ripetizione di indebito, ecc.). Il tema è noto e abbiamo dedicato un apposito articolo nel presente esito, nel quale avevamo criticato una precedente sentenza di Cassazione.

  4. Gli interessi legali "maggiorati" di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. si applicano anche alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale. Questo è quanto ha recentemente stabilito il Tribunale di Savona, con una interessante e puntuale sentenza depositata il 25 settembre 2020 .

  5. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1282 Codice Civile. I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto [ 820, 1194, 1224] (1), salvo che la legge [ 1207, 1825, 2033, 2036] o il titolo [ 1815, 1825] stabiliscano diversamente. Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla ...

  6. 23 gen 2022 · L’inserimento degli interessi moratori nell’art 1284 c.c. comma 4 ha trasformato un’eccezione in una regola. Un tempo l’interesse legale era solo quello previsto dall’art 1284 c.c. (al cui interno non vi erano diversi interessi legali): si trattava di un interesse applicabile, appunto come regola generale, a tutte le fattispecie.

  7. 10 gen 2020 · Art. 1284 — Saggio degli interessi. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne ...