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  1. Dispositivo dell'art. 1286 Codice Civile. La scelta (1) spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo (2). La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo (3).

  2. La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo (2). Se la scelta deve essere fatta da più persone (3), il giudice può fissare loro un termine.

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1286. (Facolta' di scelta). La scelta spetta al debitore, se non e' stata attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta e' fatta da un terzo.

  4. 27 mar 2024 · Attribuzione espressa o tacita di dette facoltà. L'art. 1286 disciplina precisamente l'esercizio della facoltà di scelta e pone due serie di regole, una concerne i soggetti od organi ai quali appartiene questa facoltà e le rispettive modalità; l'altra concerne la variabilità o meno della scelta fatta.

  5. Con riguardo alle obbligazioni alternative, nelle quali due o più prestazioni vengono poste su una posizione di reciproca parità, restando rimessa alla volontà del debitore o del creditore la scelta di una di esse, questa diventa irrevocabile a norma dellart. 1286 c.c. con l’esecuzione di una delle prestazioni ovvero con la ...

  6. Gennaio 28, 2022 - Art. 1286 - Codice Civile: Facoltà di scelta - La scelta spetta al debitore (1184, 1287), se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo (665).La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è ...

  7. Art. 1286 c.c. (Facoltà di scelta) La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.