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Dispositivo dell'art. 1286 Codice Civile. La scelta (1) spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo (2). La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo (3).
La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo (2). Se la scelta deve essere fatta da più persone (3), il giudice può fissare loro un termine.
Art. 1286. (Facolta' di scelta). La scelta spetta al debitore, se non e' stata attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta e' fatta da un terzo.
27 mar 2024 · Attribuzione espressa o tacita di dette facoltà. L'art. 1286 disciplina precisamente l'esercizio della facoltà di scelta e pone due serie di regole, una concerne i soggetti od organi ai quali appartiene questa facoltà e le rispettive modalità; l'altra concerne la variabilità o meno della scelta fatta.
Con riguardo alle obbligazioni alternative, nelle quali due o più prestazioni vengono poste su una posizione di reciproca parità, restando rimessa alla volontà del debitore o del creditore la scelta di una di esse, questa diventa irrevocabile a norma dell’art. 1286 c.c. con l’esecuzione di una delle prestazioni ovvero con la ...
Gennaio 28, 2022 - Art. 1286 - Codice Civile: Facoltà di scelta - La scelta spetta al debitore (1184, 1287), se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo (665).La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è ...
Art. 1286 c.c. (Facoltà di scelta) La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.