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  1. Ai sensi dell'art. 1334 c.c., gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono in qualsiasi modo a conoscenza della persona alla quale sono destinati. La notificazione dell'atto non è, quindi, elemento necessario ai fini dell'efficacia della dichiarazione recettizia.

  2. Cassazione civile sez. III 25 settembre 2014 n. 20167 Trattandosi di atto unilaterale recettizio (art. 1334 c.c.), gli effetti della ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. (cd astrazione processuale della "causa debendi") sono subordinati al fatto che la dichiarazione negoziale: 1) esca volontariamente dalla sfera del suo autore e 2) sia ...

  3. 21 dic 2023 · All’ art. 1334 c.c. viene stabilito che gli atti unilaterali producono i loro effetti nel momento in cui vengono a conoscenza della persona a cui sono destinati. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

    • Chiarastella Gabbanelli
  4. 10 gen 2020 · Ai sensi dellart. 1334 c.c., gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono in qualsiasi modo a conoscenza della persona alla quale sono destinati. La notificazione dell’atto non è, quindi, elemento necessario ai fini dell’efficacia della dichiarazione recettizia.

  5. Gennaio 28, 2022 - Art. 1334 - Codice Civile: Efficacia degli atti unilaterali - Gli atti unilaterali (1324, 1414) producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza (1335) della persona alla quale sono destinati (1724).

  6. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    (CODICE CIVILE-art. 1334) Art. 1334. (Efficacia degli atti unilaterali) . Gli atti unilaterali producono effetto dal ...

  7. Art. 1334. (Efficacia degli atti unilaterali). Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.