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  1. Art. 1396 Codice Ordinamento Militare - Autorità militari competenti. Dispositivo. Giurisprudenza. Commento e Utilità. La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell’ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio.

  2. 15 mar 2010 · DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66. Codice dell'ordinamento militare. (10G0089) note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2024) (GU n.106 del 08-05-2010 - Suppl. Ordinario n. 84) visualizza atto intero. nascondi. vigente al 04/01/2022. Articoli. LIBRO PRIMO.

  3. Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. ll presente decreto, con la denominazione di «codice dell’ordinamento militare», e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l’organizzazione, le funzioni e l’attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per

  4. Codice dell'ordinamento militare. (10G0089) (Gazzetta Ufficiale n.106 del 8-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 84) Il testo dell'atto viene presentato in versione "vigente" alla data di consultazione, integrato cioè con le modifiche esplicite apportate da altri atti normativi pubblicati precedentemente a tale data.

  5. 15 mar 2010 · Art. 1396 Autorità militari competenti. La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio. La consegna può essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto.

  6. norma, militare, nominati secondo le procedure previste dall’articolo 19, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con

  7. www.gazzettaufficiale.it › dettaglio › codiciGazzetta Ufficiale

    DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare. (10G0089) (GU Serie Generale n.106 del 08-05-2010 - Suppl. Ordinario n. 84) note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010