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  1. La ratifica contemplata dall'art. 1399 c.c. si riferisce alla ipotesi di chi abbia contrattato come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, mentre nel caso in cui taluno senza contemplatio domini abbia agito in nome proprio e per conto altrui, tutti gli effetti del contratto si producono in capo ...

  2. Art. 1399 codice civile: Ratifica. Nellipotesi prevista dallarticolo precedente, il contratto può essere ratificato dallinteressato, con losservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi (1). Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante ...

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1399. (Ratifica). Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto puo' essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

  4. Art. 1399 — Ratifica. Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dallinteressato [ 1188, 1444, 1711, 1890, 2032, 2822 ], con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

  5. La ratifica è una dichiarazione di volontà unilaterale, che deve rispettare la forma prescritta per il contratto concluso dalfalsus procurator”, ed ha carattere ricettizio, richiedendo, per produrre effetto, la notifica o la comunicazione allaltro contraente. Cass. civ., sez. , II 28 dicembre 2009, n. 27399.

  6. Dispositivo. Art. 1399. (Ratifica). Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto puo' essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

  7. Art. 1399 c.c. Codice Civile. Articolo 1399. Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto pu essere ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (1350, 2725). La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.