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  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1416 Codice Civile. L'articolo in esame regola in maniera definitiva la posizione del creditore del titolare apparente e quella del creditore del simulato alienante, nonché i rapporti tra il primo e il secondo nella esecuzione del bene che ha formato oggetto del contratto simulato.

  2. (1) I creditori del simulato acquirente risultano avvantaggiati dal contratto simulato, dal momento che, per effetto dell’entrata di un bene nel patrimonio del debitore, in virtù dell’atto di acquisto simulato, aumenta la loro garanzia patrimoniale.

  3. Art. 1416. (Rapporti con i creditori). La simulazione non puo' essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.

  4. Art. 1416 c.c. (Rapporti con i creditori) La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.

  5. 10 gen 2020 · La simulazione relativa della vendita (dissimulante un diverso contratto) a norma dell’art. 1416, primo comma c.c. non è opponibile al curatore del fallimento, la cui situazione legittimante si identifica con quella dei creditori del titolare apparente, ai quali non può essere opposta una titolarità del bene (acquisito all’attivo per effetto del...

  6. (1) I terzi non pregiudicati dal contratto simulato sono quelli che hanno acquistato diritti dal titolare apparente in buona fede (ignorando, cioè, di ledere il diritto del titolare effettivo): a costoro la legge assicura la massima tutela.