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  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1434 Codice Civile. In tema di violenza è tradizionale la distinzione tra violenza assoluta o materiale (vis corpori illata), la quale esclude la volontà, e violenza relativa o morale (vis animo ), la quale vizia solo la volontà.

  2. La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ...

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1434. (Violenza). La violenza e' causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

  4. 27 mar 2024 · Il contratto può essere annullato ai sensi dell'art. 1434 c.c. qualora la volontà del contraente sia stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla controparte o da un terzo, requisiti che non ricorrono ove la determinazione del lavoratore - e la conseguente rinunzia ad una porzione dei compensi maturati - sia stata ...

  5. Codice civile. (D.P.R. ...) [Aggiornato al ...] Violenza. Dispositivo. Art. 1434. (Violenza). La violenza e' causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo. Art. precedente. Art. successivo. Articoli correlati nel Codice civile (cc) LIBRO QUARTO. TITOLO II DEI CONTRATTI IN GENERALE. CAPO XII Dell'annullabilita'

  6. Gennaio 28, 2022 - Art. 1434 - Codice Civile: Violenza - La violenza è causa di annullamento del contratto (1441 ss.), anche se esercitata da un terzo (1439).

  7. 6 dic 2019 · Il dolo del contratto ex art. 1434 cc. L'art. 1439 cc regola il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi,...