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  1. 27 mar 2024 · La nozione di questa violenza ha ricevuto un'importante precisazione: è la minaccia di male ingiusto o notevole (art. 1435 del c.c.) ma è anche la minaccia di un male di per sé non ingiusto, quando è diretta a conseguire vantaggi esorbitanti (art. 1433 del c.c.).

  2. Art. 1435 codice civile: Caratteri della violenza. La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporreo i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all’età, al sesso e alla condizione delle persone (1).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1435. (Caratteri della violenza). La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre se' o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'eta', al sesso e alla condizione delle persone.

  4. 10 gen 2020 · In tema di violenza morale, quale vizio del consenso invalidante, i requisiti previsti dallart. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera od iniziativa di ...

  5. Art. 1435 c.c. (Caratteri della violenza) La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sè o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.

  6. Art. 1435 cc - Caratteri della violenza. Dispositivo. Giurisprudenza. Commento e Utilità. La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.

  7. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1434. (Violenza). La violenza e' causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.