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  1. 27 mar 2024 · A) «nei contratti plurilaterali l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa di regola scioglimento del contratto rispetto alle altre»: questo perché il contratto stesso può sussistere anche se viene eliminata una delle parti, dato che il numero delle parti stesse e la loro disposizione non è qui tipica e ...

  2. Art. 1466 codice civile: Impossibilità nel contratto plurilaterale. Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale (1).

  3. 27 mar 2024 · Quest'articolo si riferisce alla seguente categoria di contratti: contratti con attribuzioni corrispettive, aventi efficacia puramente obbligatoria. Quando sopravvenga limpossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (1218), questi rimane liberato in quanto la sua obbligazione si estingue ex art. 1256.

  4. Art. 1466 c.c. (Impossibilità nel contratto plurilaterale) Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

  5. Nei contratti indicati dall’articolo 1420 l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

  6. 12 feb 2014 · Art. 1466 Impossibilità nel contratto plurilaterale. Nei contratti indicati dall’art. 1420 impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

  7. Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.