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Il contenuto dell'art. 1476 cod. civ. è già implicito nella nozione della vendita. Se la vendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà d'una cosa, è evidente che il venditore deve consegnarla; cioè farne acquistare la proprietà al compratore e garantirlo dall'evizione e dai vizi della cosa.
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Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Art. 1476. (Obbligazioni principali del venditore). Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore ( 1477, 1516 ); 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto ( 1376, 1378, 1472, 1478, 1520; 72 l. fall. );
Codice Civile art. 1476 - Obbligazioni principali del venditore. | IUS CODICI COMMENTATI. Francesco Agnino. Riferimenti normativi: Decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 Epigrafe. Legge del 11 dicembre 1985 n. 765 Epigrafe. [I]. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore [ 1477 ];
12 feb 2014 · Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. Capo I – Della vendita Sezione I – Disposizioni […]
Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Indice.