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  1. Il contenuto dell'art. 1476 cod. civ. è già implicito nella nozione della vendita. Se la vendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà d'una cosa, è evidente che il venditore deve consegnarla; cioè farne acquistare la proprietà al compratore e garantirlo dall'evizione e dai vizi della cosa.

  2. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1476. (Obbligazioni principali del venditore). Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

  4. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore ( 1477, 1516 ); 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto ( 1376, 1378, 1472, 1478, 1520; 72 l. fall. );

  5. L' art. 1476 è dotato di rilievo pratico, in quanto funzionale rispetto al raggiungimento dello scopo negoziale, ovvero il trasferimento di un diritto contro il corrispettivo di un prezzo.

  6. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Indice.

  7. 12 feb 2014 · Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.