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  1. Art. 1482 cc - Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli. Art. 1483 cc - Evizione totale della cosa. Art. 1484 cc - Evizione parziale. Art. 1485 cc - Chiamata in causa del venditore. Art. 1486 cc - Responsabilità limitata del venditore. Art. 1487 cc - Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia.

  2. Art. 1488. (Effetti dell'esclusione della garanzia). Quando e' esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore puo' pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1487. (Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia). I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresi' pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1480. (Vendita di cosa parzialmente di altri). Se la cosa che il compratore riteneva di proprieta' del venditore era solo in parte di proprieta' altrui, il compratore puo' chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non e ...

  5. 27 mar 2024 · Come previsto dall’art. 1485 c.c., il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Nel caso prospettato nel quesito in esame, i vicini dell’immobile acquistato non pretendono di avere diritti sul bene ma contestano piuttosto l’esistenza di un diritto di servitù di ...

  6. 27 mar 2024 · Cass. civ. n. 15807/2005. L'art. 1181 c.c., attribuendo al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di accettare un adempimento parziale consente di riconoscergli, in mancanza di espresse disposizioni o principi generali in contrario, anche quella di chiedere giudizialmente il pagamento ...

  7. Art. 1481 c.c. Codice Civile Articolo 1481. Il compratore pu sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi (948), salvo che il venditore presti idonea garanzia (1119).