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  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1482 Codice Civile. Cosa gravata da garanzie reali o da vincoli. Se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali (pegno o ipoteca) o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro (ad es.: trascrizione di precetto immobiliare) non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati, può il ...

  2. Art. 1482 codice civile: Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli. Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro (1), non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati (2).

  3. Art. 1482 c.c. (Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli) Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1482. (Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli). Il compratore puo' altresi' sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati. Egli puo' inoltre far fissare dal giudice un ...

  5. Lart. 1482 comma primo c.c., che prevede la facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulti gravata da vincoli o garanzie reali non dichiarati dal venditore e da lui ignorati, è applicabile anche nel caso di promessa unilaterale di vendita, con la conseguenza che il promissario può proporre domanda ...

  6. Art. 1482 c.c. Codice Civile. Articolo 1482. Il compratore pu altres sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.

  7. Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo [Codice civile 1498], se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali [Codice civile 2784, 2808] o da vincoli derivanti da pignoramento [Codice di procedura civile 491] o da sequestro [Codice di procedura civile 670], non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ...