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  1. Articolo 1496 Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 27/03/2024] Vendita di animali. Dispositivo. Spiegazione. Relazioni. Massime. Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1496 Codice Civile.

  2. Art. 1496 codice civile: Vendita di animali. Nella vendita di animali la garanzia per i vizi regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

  3. Aggiornato al 1 gennaio 2020 Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

  4. www.altalex.com › documents › codici-altalexCodice Civile - Altalex

    29 gen 2024 · Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 aggiornato, da ultimo, dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224. Presentiamo il testo del codice civile aggiornato con le ultime modifiche legislative apportate, da ...

  5. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1496. (Vendita di animali). Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

  6. Gennaio 28, 2022 - Art. 1496 - Codice Civile: Vendita di animali - Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 ss.).

  7. Art. 1496. (Vendita di animali). Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.