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  1. 4 lug 2015 · L’anagrafe condominiale è disciplinata dall’ art. 1130 del c.c. e contiene i dati principali dei proprietari e dei titolari di diritti reali e diritti personali di godimento. Nello specifico l’amministratore di condominio inserisce all’interno del registro: a) generalità di coloro che vivono nelle unità abitative;

  2. Vendita congiuntiva di cosa indivisa Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava. La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi [Codice civile 1295].

  3. Avente causa: colui che ha acquistato una quota da un comunista. (1) Il comma 1 consente l’impugnazione del regolamento a coloro che hanno votato contro il regolamento approvato dalla maggioranza ed agli assenti. Tale norma deve essere altresì applicata agli astenuti. (2) Si tratta di un termine di decadenza [v.

  4. Categorie di parti comuni dell’edificio. Prova contraria risultante dal titolo Secondo l'art. 1117 si può dare la prova dell’ inesistenza dello stato di comunione rispetto alle parti sopra indicate, o della limitazione di esso ad alcuni soggetti, dimostrando l'appartenenza di tali parti in proprietà isolata ad uno solo od in comunione ad alcuni soltanto dei proprietari dei diversi piani ...

  5. In virtù del richiamo contenuto nell'art. 1555 c.c., per cui le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto compatibili, la permuta medesima resta soggetta alle disposizioni degli art. 1500 e 1509 c.c., in tema di riscatto convenzionale. Cassazione civile sez. II 29 ottobre 1992 n. 11752 Locazione

  6. Art. 1507 — Vendita congiuntiva di cosa indivisa Posted at 20:53h in Codice civile by Avvocato.it Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo I – Della vendita > Sezione I – Disposizioni generali

  7. 27 mar 2024 · Consulenza legale i 30/07/2019. Al fine di rispondere al presente quesito pare opportuno prendere le mosse dall’articolo 2135 del codice civile, il quale stabilisce che l’imprenditore agricolo è colui che esercita le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.