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  1. Locazione. In tema di locazione, il trasferimento a titolo particolare della cosa locata comporta, ai sensi dell'art. 1599 cod. civ., il subentro - nella posizione del locatore - dell'acquirente all'alienante nel rapporto locatizio e produce, sul piano processuale, gli effetti previsti e disciplinati dall'art. 111 cod. proc. civ., fermo ...

  2. 10 gen 2020 · 10 Gen Art. 1153 — Effetti dell’acquisto del possesso. Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà [ 922 ] mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da ...

  3. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1803 Codice Civile. Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra (1) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato (2), con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (3) (4). Il comodato è essenzialmente gratuito [ 1571] (5).

  4. 2 mar 2024 · In base al principio contenuto nell'art. 159 c.p.c., la nullità del singolo atto processuale dà luogo alla nullità della sentenza solo se posta in rapporto di dipendenza con l'atto nullo; in particolare, l'eventuale nullità di una prova non comporta la nullità della sentenza adottata a definizione della controversia nella quale è stata ...

  5. Art. 1599. (Trasferimento a titolo particolare della cosa locata). Il contratto di locazione e' opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa. La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso ...

  6. 21 dic 2023 · All’ art. 1334 c.c. viene stabilito che gli atti unilaterali producono i loro effetti nel momento in cui vengono a conoscenza della persona a cui sono destinati. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. non perderti questo articolo.

  7. Art. 1593. Addizioni. Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un’indennità pari alla minor somma tra l ...