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  1. Dispositivo dell'art. 1662 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo VII - Dell'appalto. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato (1).

  2. Art. 1662 codice civile: Verifica nel corso di esecuzione dell’opera. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato (1). Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente ...

  3. 10 gen 2020 · Lart. 1662 c.c., il quale consente al committente di controllare l’esecuzione dell’opera nel suo svolgimento e di fissare allappaltatore un congruo termine per ovviare alle difformità ed ai difetti riscontrati, prevede una mera facoltà e non un onere a carico del committente, in quanto ha la sola funzione di consentirgli ...

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1662. (Verifica nel corso di esecuzione dell'opera). Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente puo' fissare un congruo ...

  5. L' art. 1662 c.c. attribuisce al committente il diritto di controllare e sorvegliare l'andamento dei lavori, al fine di assicurarsi che l'esecuzione dell'opera avvenga e proceda in conformità dei fatti o secondo le regole dell'arte, facendone verificare a proprie spese lo stato.

  6. Art. 1662. Verifica nel corso di esecuzione dell’opera. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato [Codice civile 1665]. Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte [Codice civile ...

  7. Codice Civile > Articolo 1662 - Verifica nel corso di esecuzione dell'opera. Libro Quarto. Titolo III. Capo VII. Articolo 1662. Vigente al 19/4/1942. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.