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  1. Spiegazione dell'art. 1726 Codice Civile. La solidarietà nel mandato con pluralità di subietti. La pluralità di subietti è sempre causa di responsabilità solidale: sono solidalmente responsabili i mandanti nel mandato collettivo, i mandatari in quello congiuntivo.

  2. 27 mar 2024 · L'art. 1723 si occupa del mandato cosiddetto irrevocabile e contempla due casi che si distinguono per la diversa causa della irrevocabilità. Primo caso: il mandante può obbligarsi a non revocare il mandato. Il patto è valido, ma gli effetti di esso si adeguano alle particolarità del rapporto, che è per sua natura revocabile.

  3. 27 mar 2024 · (1) Si tratta del mandato c.d. congiuntivo, che va tenuto distinto dal mandato collettivo ( 1726 c.c.), che si configura quando l'incarico è conferito da più mandanti, per un interesse loro comune, ad un unico mandatario.

  4. Art. 1726 codice civile: Revoca del mandato collettivo. Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa. ( 1) Il mandato è collettivo quando più persone con un unico negozio conferiscono ...

  5. 10 gen 2020 · La disciplina dellart. 1726 c.c. in tema di mandato collettivo, secondo la quale la revoca effettuata da uno solo dei mandanti non ha effetto, non riguarda il caso della rinunzia del mandatario (arbitro libero o perito), che produce necessariamente l’effetto dello scioglimento del mandato anche collettivo, restando irrilevante ...

  6. Normativa. CODICE CIVILE – Articoli 1703 – 1730 (Il mandato) Libro IV – Delle obbligazioni. Titolo III – Dei singoli contratti. Capo IX – Del mandato. Sezione I – Disposizioni generali. Art. 1703 (Nozione) Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.

  7. Istituti giuridici. Gennaio 28, 2022 - Art. 1726 - Codice Civile: Revoca del mandato collettivo - Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (1730, 2609).