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  1. Art. 1749 cc - Obblighi del preponente. Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente ...

  2. 10 gen 2020 · Cass. civ. n. 21445/2007. In tema di rapporto di agenzia, il preponente, in forza dell’art. 1749 c.c., non soltanto nella sua vigente formulazione, ma anche in quella antecedente alla novella recata dall’art. 4 del D.L.vo n. 65 del 1999, è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente e la violazione di detti ...

  3. CODICE CIVILE: ARTICOLI 1742-1753 – TESTO VIGENTE - Capo X DEL CONTRATTO DI AGENZIA Art. 1742 - Nozione – 1. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. 2. Il contratto deve essere provato per iscritto.

  4. 8 feb 2018 · Codice Civile | Libro Quarto (Codice Civile. Libro Quarto Delle obbligazioni. Titolo III Dei singoli contratti. Capo X Del contratto di agenzia. Art. 1742. Nozione. Col contratto di agenzia una ...

  5. Codice Civile > Articolo 1749 - Obblighi del preponente Codice Civile. Codice Civile; Libro Quarto ; Titolo III ; Capo X ; Articolo 1749 ; Vigente al 3/4/1999

  6. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1747 Codice Civile. L'obbligo dell'agente di dare avviso immediato al preponente quando non è in grado di eseguire l'incarico. L'art. 1747 segue le direttive segnate dall'ultimo comma dell'articolo 1718. Nel caso del mandato chi riceve un incarico, purché questo rientri nella sua normale attività professionale, deve ...

  7. 27 mar 2024 · Relazione al Codice Civile (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942) 720 Il contratto di agenzia è qualificato dall'incarico stabile di promuovere per conto altrui la conclusione dei contratti in una zona determinata ( art. 1742 del c.c. ) e, in via eccezionale, di concludere contratti in nome del preponente.