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  1. 27 mar 2024 · La disciplina del deposito irregolare è posta dall'art. 1782 esplicitamente per quanto riguarda l'oggetto della restituzione, indirettamente — attraverso l'affermazione dell'effetto traslativo — per alcune modalità, e per tutto il resto deriva dalla combinata applicazione delle norme relative al deposito — richiamate in ...

  2. Art. 1782 codice civile: Deposito irregolare. Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed e’ tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.

  3. Codice Civile art. 1782 - Deposito irregolare. Caterina Costabile. [I]. Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità [ 1834 ]. [II].

  4. 10 gen 2020 · Art. 1782 — Deposito irregolare. Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità [ 1834 ].

  5. 2 gen 2024 · Lart. 1782 cod. civ. disciplina il deposito irregolare. Si tratta di una particolare tipologia di contratto di deposito, invero più vicino ad altre fattispecie contrattuali quali il mutuo (che viene richiamato dallo stesso art. 1782 cod. civ.), che ha ad oggetto una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili.

  6. 29 giu 2021 · Nel deposito irregolare di cui allart. 1782 c.c. (nella specie ritenuto sussistente con riferimento ai premi riscossi dall’agente per conto del preponente) il depositario acquista la proprietà del danaro solo se ha la facoltà di servirsene; in caso contrario la proprietà resta al depositante e l’obbligazione di restituzione ...

  7. Gennaio 28, 2022 - Art. 1782 - Codice Civile: Deposito irregolare - Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità (1834 ss.).