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  1. 27 mar 2024 · Articolo 1891 Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 27/03/2024] Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Dispositivo. Spiegazione. Relazioni. Massime. Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1891 Codice Civile.

  2. La norma disciplina due tipologie di contratto a favore di terzo: l’assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta. Entrambe le tipologie sono caratterizzate dalla scissione tra la persona del contraente e quella del soggetto assicurato.

  3. 10 gen 2020 · L’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, fattispecie contrattuale stipulata da un interposto a favore di un terzo onde far conseguire a quest’ultimo un servizio (quello, cioè, di assicurazione), si configura, sul piano morfologico, quale vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo (come ...

  4. L'art. 1891 stabilisce che in entrambe le ipotesi il contraente assume gli obblighi derivanti dal contratto mentre i diritti sono acquisiti dall'assicurato in ossequio al principio dell'interesse all'assicurazione su cui si fonda l'assicurazione contro i danni ( Fanelli, in Tr. C. M., 1973, 417).

  5. Gennaio 28, 2022 - Art. 1891 - Codice Civile: Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta - Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta (1529, 1589, 1739, 1847), il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall ...

  6. L' art. 1891 stabilisce che in entrambe le ipotesi il contraente assume gli obblighi derivanti dal contratto mentre i diritti sono acquisiti dall'assicurato in ossequio al principio dell'interesse all'assicurazione su cui si fonda l'assicurazione contro i danni ( Fanelli, in Tr. C. M. 1973, 417).

  7. 12 feb 2014 · Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.