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  1. L’art. 349 c.p.p. disciplina una specifica attività d’indagine tipica della polizia giudiziaria: quella di identificazione della persona indagata e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

  2. 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi ...

  3. 1 mag 2017 · L’identificazione di una persona ex art. 349 c.p.p. è un atto di polizia giudiziaria e come tale non può essere compiuto da chi non rivesta tale qualifica; il semplice controllo di un documento di identità da parte di soggetti terzi (nel caso di specie personale di un supermercato) non permette tutti gli ulteriori accertamenti ...

    • Soggetti. Titolo I: Giudice (artt. 1-49) Titolo II: Pubblico ministero (artt. 50-54-quater) Titolo III: Polizia giudiziaria (artt. 55-59) Titolo IV: L'imputato (artt.
    • Atti. Titolo I: Disposizioni preliminari (artt. 109-124) Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice (artt. 125-133) Titolo III: Documentazione degli atti (artt.
    • Prove. Titolo I: Disposizioni generali (artt. 187-193) Titolo II: Mezzi di prova (art. 194-243) Titolo III: Mezzi di ricerca della prova (artt. 244-271)
    • Misure Cautelari. Titolo I: Misure cautelari personali (artt. 272-315) Titolo II: Misure cautelari reali (artt. 316-325) PARTE SECONDA.
  4. Art. 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone. Art. 350. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. Art. 351. Altre sommarie informazioni. Art. 352. Perquisizioni. Art. 353. Acquisizione di plichi o di corrispondenza. Art. 354.

  5. 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2.

  6. www.avvocatocappelletti.it › art-349-c-p-part. 349 c.p.p.

    Art. 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone. 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2.