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  1. 1 feb 2015 · (1) Il possesso è continuato o continuo se il possessore mantiene la possibilità di esercitare, quando voglia, atti di signoria; non è necessaria, cioè, una sua interferenza continua. Per la dimostrazione vengono in aiuto le norme di cui agli artt. 1142 e ss. Scarica in PDF. Ratio Legis.

  2. La norma disciplina l’usucapione ordinaria dei beni immobili. Per il verificarsi di questa forma di usucapione è richiesto solo il possesso continuato per venti anni. In particolare, non è necessario che il possesso sia di buona fede né che sia pacifico.

  3. 24 ago 2023 · L'articolo 1158 del Codice Civile, di cui al Libro III, Titolo VIII, Capo II, Sezione III rinvia alla disciplina dell' “Usucapione di beni immobili e dei diritti reali immobiliari”. Vediamo la norma e gli orientamenti della giurisprudenza.

  4. 10 gen 2020 · Art. 1158 — Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento [ 957, 978, 1021, 1022, 1031 ] sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. L’eventuale comma dellarticolo ricompreso fra parentesi quadre è ...

  5. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1158. (Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari). La proprieta' dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni.

  6. Gennaio 28, 2022 - Art. 1158 - Codice Civile: Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari - La proprietà dei beni immobili (812) e gli altri diritti reali di godimento (957, 970, 978, 1021, 1022, 1031) sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni (66, 1166).

  7. Codice Civile > Articolo 1158 - Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. Libro Terzo. Titolo VIII. Capo II. Sezione III. Articolo 1158. Vigente al 19/4/1942. La proprieta' dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni. « Articolo 1157.