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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1345 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo II - Dei contratti in generale → Capo II - Dei requisiti del contratto → Sezione II - Della causa del contratto. (1) Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un ...

  2. Art. 1345 codice civile: Motivo illecito. Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (1).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1345. (Motivo illecito). Il contratto e' illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

  4. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1343 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo II - Dei contratti in generale → Capo II - Dei requisiti del contratto → Sezione II - Della causa del contratto. La causa (1) è illecita (2) quando è contraria a norme imperative, all' ordine pubblico o al buon ...

  5. 25 dic 2023 · All’art. 1345 c.c. viene stabilito che il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune a entrambe. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

    • Chiarastella Gabbanelli
  6. Gennaio 28, 2022 - Art. 1345 - Codice Civile: Motivo illecito - Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (626, 788, 1362, 1418, 2035, 2126).

  7. 10 gen 2020 · Il motivo illecito importa, a norma dell’art. 1345 c.c., la nullità del contratto quando sia stato il solo a determinare, in concreto, l’intento negoziale di entrambi i contraenti in relazione al contratto nella sua interezza.