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Dispositivo dell'art. 1372 Codice Civile. Il contratto ha forza di legge tra le parti (1). Non può essere sciolto che per mutuo consenso (2) o per cause ammesse dalla legge [ 1399 comma 3, 1453, 1896; 72] (3). Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi (4) che nei casi previsti dalla legge [ 1411, 1415] (5).
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RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1). Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (2).
Art. 1372. (Efficacia del contratto). Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
10 gen 2020 · Art. 1372 — Efficacia del contratto. Il contratto ha forza di legge tra le parti . Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge [ 1399 3, 1453, 1896; l.f. 72 ]. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge [ 1411, 1415 ].
Gennaio 28, 2022 - Art. 1372 - Codice Civile: Efficacia del contratto - Il contratto ha forza di legge tra le parti (1321, 1374). Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1373, 1453, 1671, 2227).Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300, 1301, 1411 ss.)
Art. 1372. (Efficacia del contratto). Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.